Il quesito oggetto d’esame involge l’interessante tematica del divieto di concorrenza, così come disciplinato dall’art. 2557 c.c.
In particolare, si tratta di chiarire, alla luce dell’interpretazione dei Giudici e della Dottrina, l’applicabilità invia analogica dell’articolo de quo all’ipotesi di trasferimento al terzo acquirente della nuova azienda.
L’art. 2557, c.1 c.c. recita testualmente <<Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta>>.
Già da una prima lettura letterale della norma, appare chiaro, che la finalità sia la tutela dell’interesse dell’acquirente di un’azienda ad acquistare quella parte del valore dell’avviamento, che corrisponde alla clientela e, altresì, il consentire all’alienante, di intraprendere un’attività senza compromettere la propria libertà di iniziativa economica per un periodo di tempo eccessivamente prolungato.
Il divieto di concorrenza, dunque, è imposto all’alienante in ragione del fatto che la sua concorrenza risulta significativamente pericolosa per l’acquirente, rispetto alla concorrenza normalmente esercitabile da qualsiasi terzo. Ciò perché evidentemente l’alienante conosce l’azienda che ha trasferito, la sua struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, la clientela e la modalità di attrazione della stessa.
Orbene, con riferimento al caso specifico di applicabilità del divieto all’ipotesi di trasferimento al terzo acquirente della nuova azienda sorgono maggiori dubbi.
Sul punto, occorre evidenziare che la giurisprudenza e la dottrina hanno assunto in passato posizioni contrastanti.
Ed infatti, un orientamento non molto recente riteneva efficace il divieto di concorrenza anche nei confronti degli eredi dell’alienante (cfr. Cassazione, 2314/57). Questa posizione fu successivamente mitigata e si giunse a sostenere l’estensione soggettiva analogica del divieto di concorrenza, subordinato però alla prova di particolari rapporti di collaborazione con il de cuius.
La tesi appena illustrata in realtà non tiene debitamente conto del fatto che la concorrenza sia vietata all’alienante per la sua posizione privilegiata nei confronti dei clienti e dei fornitori, per cui si parla di concorrenza per attrazione, nonché per la conoscenza di tutti gli aspetti dell’organizzazione aziendale, per cui si parla di concorrenza per conoscenza. In termini generali questa concorrenza viene definita come concorrenza differenziale, in quanto contrasterebbe la libertà di iniziativa economica dell’acquirente.
Ed infatti non si può dimenticare che il divieto previsto dall’art. 2557 c.c. è fondato sulla pericolosità della concorrenza, legata alla qualità di ex titolare dell’azienda ceduta, che potrebbe condurre ad uno sviamento della clientela. Situazione che certamente non sussiste in capo all’erede e che non potrebbe neanche aversi, nell’ipotesi di provare particolari rapporti di parentela e collaborazione con il de cuius, in ragione proprio della estraneità alla vicenda negoziale dell’ex titolare.
Ne consegue che il divieto di concorrenza esprime un’obbligazione personale dell’alienante, non inerente l’esercizio dell’impresa, ma la particolare posizione di colui che potrebbe porre in atto una concorrenza differenziale.
Ancor più, quindi, nel caso di trasferimento al terzo acquirente della nuova azienda l’obbligo di non concorrenza non si trasferisce al terzo, sia perché viene meno la concorrenza differenziale sia perché l’obbligazione, scaturente dal divieto di non concorrenza, non rientra nell’accollo di cui all’art. 2560 C.C., non essendo inerente l’esercizio dell’impresa.
Avv. Maria Antonietta Caracciolo
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie principale. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |